AVVISO IMPORTANTE – Scadenza Pagamento Contributo annuale 2026 al 31 maggio 2026 e, solo per gli inadempienti, sollecito pagamento contributi anni pregressi.

Data:
26 Maggio 2026

AVVISO IMPORTANTE – Scadenza Pagamento Contributo annuale 2026 al 31 maggio 2026 e, solo per gli inadempienti, sollecito pagamento contributi anni pregressi.

AVVISO IMPORTANTE

Scadenza Pagamento Contributo annuale 2026 al 31 maggio 2026

e, solo per gli  inadempienti, sollecito pagamento contributi anni pregressi.

Il 31 MAGGIO 2026 scade il termine per il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2026.

L’avviso PagoPa dell’anno in corso, è stato inviato in data 25 febbraio 2026, a tutti gli iscritti dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata che hanno ricevuto da FG@cert.omceo.it e posta elettronica ordinaria che hanno ricevuto da QuotaOrdine@omceofg.it.

Ove non ricevuto l’avviso in posta arrivo, controllare nella cartella spam o posta indesiderata. In alternativa accedere all’Area Riservata del Sito o richiedere tramite e-mail scrivendo a: omceofg@omceofg.it o PEC segreteria.fg@pec.omceo.it.

Invitiamo pertanto gli Iscritti che non abbiano ancora provveduto al saldo a pagare la quota nei termini di scadenza.

In data 19 febbraio 2026, con stesse modalità sopra descritte, l’Ordine ha inviato anche solleciti di pagamento relativi agli anni pregressi. Agli Iscritti risultanti non in regola nei pagamenti, si ricorda di adempiere nel più breve tempo, poiché si sta procedendo alle relative convocazioni degli Iscritti che, in caso di inadempimento, porteranno alle procedure di cancellazione dettate dalle norme vigenti come sancito dalla Legge n. 3/2018 Art. 4 comma 1

<accapo: Art.  6  (Cancellazione   dall’albo   professionale).  –

1.   La cancellazione  dall’albo  e’  pronunziata  dal  Consiglio  direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del  procuratore della Repubblica, nei casi:

     a) di perdita del godimento dei diritti civili;

     b) di accertata  carenza  dei  requisiti  professionali  di  cui all’articolo 5, comma 3, lettera b);

     c) di rinunzia all’iscrizione;

    d) di  morosita’  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal presente decreto;

    e) di   trasferimento   all’estero,   salvo   quanto   previsto dall’articolo 5, comma 5.

2.  La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non puo’ essere pronunziata se non dopo aver sentito  l’interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per  tre mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha  efficacia  in   tutto   il territorio nazionale.>

 IL PRESIDENTE

DOTT. PIERLUIGI NICOLA DE PAOLIS

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Ultimo aggiornamento

26 Maggio 2026, 14:20

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